Una decisione della Corte Costituzionale interviene su una questione rimasta a lungo senza una risposta normativa chiara: quella degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, dopo il riconoscimento dell’invalidità civile e della relativa pensione, si trovano titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva.
Con la pronuncia n. 97 del 5 giugno 2026, la Corte ha stabilito che anche queste persone possono accedere all’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale. La questione era nata da una controversia nella quale, per ottenere l’iscrizione volontaria al SSN, era stato richiesto il pagamento di una quota annuale di 2.000 euro.
Il provvedimento non introduce semplicemente una nuova categoria attraverso una modifica legislativa: il punto centrale è l’interpretazione della normativa esistente alla luce dell’intero ordinamento.
La vicenda parte da due cittadini extra-UE
Il caso esaminato dalla Corte Costituzionale nasce davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Milano.
Due cittadini provenienti da Paesi extra-UE, regolarmente presenti in Italia, avevano contestato la richiesta avanzata per l’accesso al Servizio Sanitario Nazionale. La somma richiesta per l’iscrizione volontaria ammontava a 2.000 euro.
La difficoltà derivava dalla particolare posizione amministrativa dei ricorrenti. Dopo essere stati titolari di un permesso di soggiorno collegato al lavoro o alla famiglia, avevano ottenuto il riconoscimento della pensione di inabilità civile e, in conseguenza della loro nuova condizione, disponevano di un permesso per residenza elettiva.
Il problema nasceva dal fatto che il Testo Unico sull’Immigrazione non sembrava includere espressamente questa situazione tra quelle per le quali l’iscrizione al SSN è obbligatoria e gratuita.
Da qui il contrasto: una persona straniera regolarmente soggiornante, priva di adeguate risorse economiche e beneficiaria di una prestazione legata all’invalidità civile poteva trovarsi davanti a una richiesta economica molto elevata proprio per accedere al sistema sanitario pubblico.
Il dubbio sollevato dal Tribunale di Milano
Il Tribunale milanese aveva individuato una possibile disparità di trattamento.
L’articolo 34 del decreto legislativo n. 286 del 1998 disciplina infatti l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale degli stranieri. La normativa individua alcune categorie per le quali l’iscrizione è obbligatoria, mentre non menzionava espressamente il caso dello straniero che, dopo il riconoscimento della pensione di invalidità civile, fosse diventato titolare di un permesso per residenza elettiva.
Secondo il giudice, questa lacuna poteva entrare in conflitto con l’articolo 3 della Costituzione, relativo all’uguaglianza, perché produceva una differenza di trattamento tra persone che si trovavano in condizioni sostanzialmente comparabili.
Il problema non riguardava soltanto il confronto con altri cittadini stranieri in condizioni economiche analoghe. La questione veniva posta anche rispetto ai cittadini italiani con disabilità, ai quali l’accesso alle prestazioni del SSN non è subordinato a un contributo di questo tipo.
Il Tribunale aveva quindi rimesso la questione alla Corte Costituzionale, richiamando anche l’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute, e l’articolo 117, primo comma, in relazione agli obblighi internazionali assunti dall’Italia.
Salute e disabilità al centro della questione
La Corte ha esaminato il problema anche alla luce delle norme internazionali indicate dal giudice milanese.
Tra i riferimenti richiamati figurano l’articolo 13 della Carta Sociale Europea e gli articoli 4 e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Il tema, quindi, non era limitato alla modalità amministrativa di iscrizione al SSN. Entravano in gioco il diritto alla salute, la tutela delle persone con disabilità e il principio di non discriminazione.
La stessa Corte ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui la condizione della persona con disabilità particolarmente grave coinvolge una serie di valori fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
In questa prospettiva, la protezione della persona non può essere separata dalla tutela della dignità individuale e dal diritto alla salute.
La questione avrebbe dunque assunto un esito diverso se l’unica interpretazione possibile della disciplina fosse stata quella prospettata dal Tribunale di Milano.
La Corte non dichiara incostituzionale la norma
La decisione della Corte presenta però una particolarità importante.
Le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate infondate.
Questo non significa che la Corte abbia escluso il problema sollevato dal giudice milanese. Al contrario, la pronuncia parte proprio dalla considerazione che, se la disposizione dovesse necessariamente essere interpretata nel senso di escludere gli stranieri in questa situazione, emergerebbero seri problemi di compatibilità con gli articoli 3, 32 e 117 della Costituzione.
La soluzione viene individuata altrove: nella possibilità di interpretare la normativa già esistente in modo coerente con i principi costituzionali.
È questo il passaggio decisivo della pronuncia.
Una lacuna normativa che risale al 1998
Per comprendere la conclusione della Corte bisogna tornare alla nascita del Testo Unico sull’Immigrazione.
L’articolo 34 è stato adottato nel 1998, mentre l’attuale disciplina relativa al permesso per residenza elettiva e al suo particolare meccanismo di conversione si è sviluppata successivamente.
Di conseguenza, secondo la Corte, il fatto che la categoria oggi interessata non fosse indicata espressamente nella disposizione non può essere automaticamente interpretato come una precisa volontà del legislatore di escluderla.
La mancanza di un riferimento specifico deriva quindi anche dalla diversa configurazione normativa esistente quando il Testo Unico venne approvato.
È su questo elemento che si fonda la lettura costituzionalmente orientata adottata nella pronuncia.
Il precedente del Tribunale di Torino
Nella propria valutazione la Corte ha inoltre richiamato una precedente decisione del Tribunale di Torino, del 31 ottobre 2025, relativa a una situazione analoga.
Il precedente aveva già affrontato il rapporto tra il permesso per residenza elettiva ottenuto dopo il riconoscimento dell’inabilità civile e l’accesso al SSN.
Il richiamo è significativo perché mostra come il problema fosse già arrivato all’attenzione della giurisprudenza ordinaria prima dell’intervento della Corte Costituzionale.
La pronuncia n. 97/2026 fornisce ora un quadro costituzionale più chiaro, evitando che la soluzione dipenda da un’interpretazione restrittiva della disposizione del 1998.
Cosa cambia concretamente
L’effetto più importante riguarda quindi la possibilità, per lo straniero regolarmente soggiornante che si trovi nella situazione considerata dalla pronuncia, di ottenere l’iscrizione obbligatoria al SSN senza dover ricorrere alla formula dell’iscrizione volontaria a pagamento.
La differenza è tutt’altro che marginale.
L’iscrizione volontaria comportava infatti, nel caso sottoposto al giudice, una richiesta di 2.000 euro. Per una persona che percepisce una pensione di inabilità civile e si trova quindi in una condizione economica e personale particolare, un esborso di questa entità può rappresentare un ostacolo concreto all’accesso alle prestazioni sanitarie.
La lettura indicata dalla Corte elimina proprio questo ostacolo.
Una risposta a una questione rimasta aperta per anni
La pronuncia ha quindi un valore che va oltre il singolo procedimento.
La questione riguardava una categoria di persone che risultava difficilmente collocabile nelle categorie espressamente indicate dalla disciplina sull’iscrizione al SSN. La mancata previsione aveva lasciato spazio a interpretazioni differenti e, soprattutto, alla possibilità che l’accesso alla sanità pubblica fosse subordinato a un costo particolarmente elevato.
Con la sentenza n. 97/2026 la Corte chiarisce che quella lacuna non deve essere utilizzata per produrre un’esclusione incompatibile con i principi costituzionali.
Il punto non è quindi l’introduzione di un trattamento privilegiato per una determinata categoria di cittadini stranieri, ma l’interpretazione di una disciplina esistente in modo da evitare una disparità priva di giustificazione.
Il significato della pronuncia
La decisione mette in evidenza un principio importante nel rapporto tra immigrazione, disabilità e diritto alla salute.
La posizione amministrativa di una persona non può essere valutata isolatamente quando entrano in gioco diritti fondamentali. Nel caso esaminato, la condizione di disabilità e il diritto alla tutela sanitaria assumono un peso determinante nell’interpretazione delle norme sull’accesso al SSN.
La Corte non ha quindi cancellato l’articolo 34 del Testo Unico sull’Immigrazione né ha dichiarato illegittima la disciplina. Ha individuato, all’interno delle norme già vigenti, una lettura compatibile con la Costituzione.
Per gli stranieri regolarmente soggiornanti che si trovano nella situazione esaminata, il risultato è concreto: il riconoscimento della pensione di inabilità civile e il conseguente permesso per residenza elettiva non possono tradursi nell’obbligo di sostenere il costo dell’iscrizione volontaria al SSN quando ricorrono le condizioni individuate dalla pronuncia.
