Un bambino con diabete può avere una vita apparentemente normale e avere comunque bisogno di un’assistenza quotidiana che non può essere ignorata nella valutazione dell’indennità di accompagnamento.
È questo il punto centrale dell’ordinanza n. 24402 del 3 agosto 2026 della Corte di Cassazione, che ha riportato l’attenzione su un aspetto finora spesso valutato in modo troppo legato all’autonomia fisica del minore.
La possibilità di camminare, giocare, mangiare autonomamente o frequentare la scuola non esaurisce infatti il concetto di autonomia richiesto per valutare il beneficio.
La terapia può diventare l’elemento decisivo
Per un bambino piccolo con diabete, alcune operazioni devono essere effettuate ogni giorno con estrema attenzione. Il controllo della glicemia e la somministrazione dell’insulina possono richiedere l’intervento di un adulto quando il minore non possiede ancora le capacità necessarie per gestire autonomamente la terapia.
È proprio qui che si colloca la novità della pronuncia: l’incapacità rilevante ai fini dell’accompagnamento non deve necessariamente riguardare l’intero complesso delle normali attività quotidiane.
Può assumere importanza anche una singola attività, se presenta caratteristiche tali da renderla indispensabile.
Non conta soltanto ciò che il bambino riesce a fare
La Cassazione invita quindi a non confondere l’autonomia motoria con quella necessaria a gestire una condizione sanitaria.
L’età del minore assume un peso particolare. Un bambino può essere perfettamente capace di muoversi senza aiuto e, allo stesso tempo, non avere la maturità per comprendere quando controllare determinati valori, interpretare correttamente una situazione o eseguire una terapia salvavita.
Per stabilire se esista il presupposto per l’indennità occorre perciò guardare anche alla dimensione cognitiva e alla concreta capacità di affrontare queste attività.
Il principio fissato dalla Suprema Corte
Nel caso esaminato, la domanda della famiglia era stata respinta dal giudice di merito sulla base della sostanziale autonomia del bambino.
La Cassazione ha però ritenuto insufficiente questa valutazione, rilevando che non era stata adeguatamente esaminata la sua capacità di gestire autonomamente la terapia insulinica.
La decisione precedente è stata quindi annullata e il procedimento dovrà essere riesaminato da un altro giudice, che dovrà valutare la situazione concreta applicando il principio indicato dalla Suprema Corte.
Perché l’attività possa assumere rilievo, deve essere quotidiana, personale e soprattutto indispensabile alla tutela della salute del minore.
Una precisazione importante per le famiglie
La pronuncia non stabilisce che tutti i bambini con diabete abbiano automaticamente diritto all’indennità di accompagnamento.
Il suo effetto è un altro: impedisce che il beneficio venga escluso semplicemente perché il minore appare autonomo nelle attività fisiche ordinarie.
La valutazione dovrà considerare anche ciò che il bambino non è concretamente in grado di fare da solo in relazione alla propria patologia e alla sua età.
Per le famiglie, questo può rappresentare un cambiamento significativo nel modo di affrontare le richieste e gli eventuali dinieghi: la necessità di assistenza non coincide necessariamente con l’impossibilità di camminare o svolgere le normali attività quotidiane.
È la capacità effettiva di gestire autonomamente ciò che è indispensabile alla propria salute a poter diventare, nel caso concreto, uno degli elementi decisivi.
